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MANTENIMENTO 

  
LA DEDUCIBILITÀ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELL’EX-CONIUGE
 
Riferimenti:     Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR
                        Sentenza Corte Costituzionale 14.11.2008, n. 373
                        Risoluzione Agenzia Entrate 19.11.2008, n. 448/E
 
DEDUCIBILITÀ DEGLI ASSEGNI CORRISPOSTI ALL’EX-CONIUGE

Nei casi di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire, in capo ad uno dei coniugi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’ex-coniuge mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.
In merito, l’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR prevede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli ..., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
 
Affinché quanto sostenuto dal soggetto che corrisponde gli assegni di mantenimento all’ex-coniuge sia deducibile, come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate e riportato nelle istruzioni al mod. UNICO 2008 PF, va sottolineato che:
ð        l’obbligo di corresponsione degli assegni di mantenimento dell’ex-coniuge deve essere disposto dal giudice. Ciò comporta che non è deducibile la somma versata volontariamente a titolo di assegno di mantenimento, come accade, ad esempio, nei casi di separazione di fatto;
ð        è possibile dedurre esclusivamente la spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex-coniuge.
Se la somma corrisposta comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. Nei casi in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.
Circa la legittimità costituzionale della disparità di trattamento delle somme corrisposte per il coniuge rispetto a quelle corrisposte per i figli, la Corte Costituzionale si è già espressa in passato con l’Ordinanza 29.7.88, n. 950, respingendo “in toto” le questioni sollevate;
ð        la deducibilità è riconosciuta anche nel caso in cui l’ex-coniuge è residente all’estero;
ð        è possibile dedurre la spesa solo se riferita ad assegni periodici.
Nel caso in cui i coniugi, anche con giudizio del Tribunale, scelgano, in luogo degli assegni periodici di mantenimento, il versamento di una somma in un’unica soluzione (assegno “una tantum”), la spesa non è deducibile. Detta indeducibilità, evidenziata nelle istruzioni al mod. UNICO 2008 PF, è stata più volte confermata anche dalla giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione 6.11.2006, n. 23659 e Ordinanza Corte Costituzionale 19.3.2007, n. 113 - Informativa SEAC 7.5.2007, n. 112).
 
La questione della deducibilità delle somme in esame è stata oggetto di un recente intervento sia della Corte Costituzionale che dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la prima ha ulteriormente confermato la legittimità costituzionale del citato art. 10, comma 1, lett. c), TUIR per quanto riguarda la parte che dispone l’indeducibilità delle somme erogate per il mantenimento dei figli, la seconda ha ribadito che sono deducibili esclusivamente le somme espressamente previste dal giudice.
 
L’INDEDUCIBILITÀ DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI È LEGITTIMA
Con la Sentenza 14.11.2008, n. 373, la Corte Costituzionale è intervenuta confermando la legittimità del citato art. 10, comma 1, lett. c), per quanto riguarda l’indeducibilità delle somme erogate per il mantenimento dei figli.
In particolare, la Corte si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata in considerazione del fatto che dalla citata disposizione potrebbe derivare una disparità di trattamento tra le somme erogate con l’assegno alimentare per i figli (deducibili) e quelle corrisposte con l’assegno per il mantenimento dei figli a seguito di separazione, divorzio, ecc. (indeducibili).
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondata detta questione di illegittimità in quanto:
-       l’obbligo di corrispondere all’ex-coniuge un assegno per il mantenimento dei figli e quello di corrispondere al figlio un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433, C.c. rappresentano situazioni diverse e difformi tanto da non poter essere confrontabili, in quanto basate su presupposti diversi e su diritti azionabili da differenti soggetti. Infatti:
▪         l’obbligo di mantenimento decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione e termina quando il figlio maggiorenne è in condizione di provvedere alla propria autonomia e prevede il soddisfacimento di tutte le esigenze della vita dei figli in proporzione alle sostanze dei genitori, a prescindere dallo stato di bisogno dei figli;
▪         l’obbligo di prestare gli alimenti legali sorge solo in mancanza dell’obbligo di mantenimento se sussiste lo stato di bisogno del figlio e l’impossibilità dello stesso a provvedere al proprio mantenimento, decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno di messa in mora del genitore e termina con la cessazione dello stato di bisogno o la sopravvenuta possibilità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento. Ha un contenuto più ristretto (rispetto al mantenimento), in quanto consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita, ed è commisurato sia al bisogno del beneficiario che alle condizioni economiche del genitore che eroga gli alimenti;  
-       ai fini del trattamento fiscale delle somme in esame, rientra nella discrezionalità del Legislatore regolare le ipotesi di deducibilità/indeducibilità. In merito la Sentenza in esame ribadisce che “la previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale «rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio».”
Per quanto riguarda il caso specifico, la Corte ritiene “la scelta del legislatore ... non arbitraria, per almeno due distinte e correnti ragioni” :
1.      l’assegno alimentare rappresenta, quantitativamente, una parte dell’assegno di mantenimento e la quota dell’assegno di mantenimento che soddisfa le esigenze alimentari non è concretamente determinata e distinguibile dall’ammontare complessivamente fissato dal giudice per l’assegno di mantenimento. La sussistenza dell’obbligo di mantenimento, inoltre, è alternativa a quella dell’obbligo alimentare;
2.      l’esistenza, come sopra evidenziato, di “evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l’obbligo di mantenimento dei figli e l’obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi”.   
-       la richiesta di deducibilità delle somme erogate con l’assegno all’ex-coniuge per il mantenimento dei figli comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le somme sostenute a tal fine dal genitore separato/divorziato e quelle sostenute dai genitori non separati/divorziati.
 
Con la Risoluzione 19.11.2008, n. 448/E, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’ammontare dell’importo deducibile delle spese in esame è deducibile esclusivamente nella misura risultante dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
In particolare è stato analizzato il caso di un contribuente che, dovendo corrispondere l’assegno per il mantenimento dell’ex-coniuge così come previsto dal Provvedimento di separazione del Tribunale, oltre all’importo fissato a suo tempo è ora tenuto all’aggiornamento dello stesso in base all’indice di adeguamento ISTAT. Ciò in quanto, ancorché non prevista dal Provvedimento del Tribunale, la rivalutazione dell’assegno è dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 7, Legge n. 898/70 e trova automatica applicazione, così come confermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 5.8.2004, n. 15101).
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, al di là di ciò che è normativamente previsto civilisticamente, al fine di determinare la deducibilità o meno delle somme in esame va fatto esclusivo riferimento a quanto previsto in ambito fiscale e quindi all’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR che limita la deducibilità delle somme corrisposte esclusivamente alla “misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Con specifico riferimento all’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento dell’ex-coniuge, l’Agenzia delle Entrate specifica che, anche in tal caso, ancorché l’adeguamento sia imposto normativamente, le maggiori somme derivanti dallo stesso sono deducibili soltanto se l’adeguamento è specificatamente previsto dal Provvedimento del Giudice. Nella citata Risoluzione n. 448/E è infatti evidenziato che:
“... la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo.”
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, nei casi in cui nel Provvedimento del giudice l’adeguamento non è specificatamente previsto, l’erogazione delle somme derivanti dallo stesso sono considerate corrisposte “volontariamente” e pertanto:
“... resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.